Tabella 1A e 1B del DM 23 giugno 2016

 

Tabella 1-A DM 23 giugno 2016

ELENCO SOTTOPRODOTTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

  1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Reg. Ce 1069/2009
    1. classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
      • carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
      • prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
      • sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
      • sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
      • rifiuti da cucina e ristorazione;
      • sottoprodotti di animali acquatici;
    2. classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
      • stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
      • tubo digerente e suo contenuto;
      • farine di carne e d’ossa;
      • sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto
        regolamento: 

         

        • da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;
        • Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
  2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
    • effluenti zootecnici;
    • paglia;
    • pula;
    • stocchi;
    • fieni e trucioli da lettiera.
    • residui di campo delle aziende agricole;
    • sottoprodotti derivati dall’espianto;
    • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
    • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
    • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
  3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
    • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: boccette, semini, bacche fuori misura;
    • sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata , sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal
      più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase
      di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica:
    • sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
    • sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
    • sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari:condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
    • sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste
      essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
    • sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
    • sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi
      spezzati;
    • pannello di spremitura di alga;
    • sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
    • sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta,
      biscotti, altri prodotti da forno;
    • sottoprodotti della torrefazione del caffè;
    • sottoprodotti della lavorazione della birra;
    • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre
      decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
  4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali
    • sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti
    • sottoprodotti dell’industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

 

Art. 13 – Legge 221 del 28 Dicembre 2015 (Collegato Ambientale) – che integra la Tabella 1-A

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti  a biomasse e biogas 

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l’impatto
    ambientale dell’economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un’ottica di implementazione di un’economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché’ i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
  2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà’ di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

 

Tabella 1-B DM 23 giugno 2016