Più sottoprodotti negli impianti biogas

Grazie ad un emendamento inserito all’art. 12 bis del DL 17/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” in fase di conversione in legge alla Camera dei Deputati, diversi sottoprodotti dell’industria agroalimentari fino ad oggi non impiagabili negli impianti di biogas e biometano, saranno utilizzabili.

Art. 12-bis.
  1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, e si intendono ricompresi nella definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Fino a questo intervento normativo, infatti, molti sottoprodotti, pur potendo essere virtualmente impiegabili negli impianti, davano origine ad un digestato considerato rifiuto ed erano, quindi, di fatto esclusi e non utilizzati.

Saranno ammessi a produrre digestato sottoprodotto idoneo come fertilizzante, oltre a tutti i sottoprodotti agricoli già ammessi ed ai sottoprodotti agroindustriali già elencati all’allegato IX del DM febbraio 2016 (es. sottoprodotti della prima lavorazione ci cereali, frutta, ortaggi, ecc), anche le seguenti matrici, fino ad oggi escluse:

  • sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
  • sottoprodotti della torrefazione del caffè;
  • sottoprodotti della lavorazione della birra;
  • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
  • sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
  • sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
  • sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali

Questo intervento risolve un problema da anni segnalato che impediva la valorizzazione negli impianti di residui di lavorazione che possono contribuire alla produzione energetica nazionale.

Si rammenta che i materiali ammessi in digestione anaerobica che danno origine ad un digestato potenzialmente sottoprodotto fertilizzante sono definiti all’art. 22 del DM 25 febbraio 2016:

  1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
    • a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    • b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
    • c) effluenti di allevamento, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;
    • d) le acque reflue, come definite all’art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;
    • e) residui dell’attività agroalimentare di cui all’art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
    • f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
    • g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
    • h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

Ai fini del decreto 25 febbraio 2026, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

Sottoprodotti già ammessi in quanto inclusi nell’allegato IX del DM 25 febbraio 2016

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