Tetto agli imponibili fiscali delle agroenergie

 

Il Governo è intervenuto per porre rimedio alla crescita incontrollata degli imponibili degli impianti agroenergetici per effetto degli aumenti del valore della componente energia.

Come noto l’art.1 comma 423 della L. 266/2005 stabilisce che gli impianti rinnovabili agricoli assoggettano ad imposta forfettaria del 25% la produzione di energia oltre i 2.400 MWh anno per il biogas e oltre i 260.000 kWh per il fotovoltaico, valorizzandola con il prezzo di mercato della componente energia.

L’art. 6 del DL 34 del 30/3/2023 stabilisce che per l’anno 2022 la valorizzazione della componente energia è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell’articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh

L’intervento riduce in modo significativo il prelievo fiscale per gli impianti fotovoltaici agricoli e per gli impianti di biogas che avevano visto crescere in modo drastico l’imponibile per effetto del prezzo dell’energia proprio in un anno particolarmente critico per i redditi a causa del forte aumento dei cost di gestione ed alimentazione degli impianti.

DL 34 del 30 marzo 2023

Articolo 6

Tassazione agroenergia

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e’ data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell’articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh. 
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 24.

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