
DIGESTATO: REFLUO ZOOTECNICO, SOTTOPRODOTTO, RIFIUTO?
La classificazione del digestato di origine agricola è stata, per lungo tempo, al centro di un ampio dibattito.
Diverse Regioni, infatti, fornivano indicazioni circa la classificazione del digestato come rifiuto, senza ammettere esplicitamente la possibilità di considerarlo sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006.
Alcune sentenze (TAR Umbria, Cassazione Penale, Tribunale di Vercelli, ecc) hanno poi confermato che il digestato deve essere considerato sottoprodotto, ma la Regione non ha ancora mutato la propria posizione.
Con l’approvazione del Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 , la classificazione giuridica del digestato è stata definitivamente chiarita. Esso è un sottoprodotto ove siano rispettati i criteri del DM stesso.
L’approvazione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui fertilizzanti aprirà, in futuro, ulteriori prospettive di valorizzazione del digestato. La piena operatività del Regolamento è posticipata al 16 Luglio 2022.
Il quadro normativo storico ed i documenti più rilevanti sono contenuti nel QUADERNO CMA n. 6
DOCUMENTI
- D.G.R. 64 10874 del 23 Febbraio 2009 della Regione Piemonte
- Legge 134/2012 – art. 52 comma 2bis (sottoprodotto)
- Sentenza Cassazione Penale 33588/2012
- D.G.R. 18 aprile 2012 – n. IX/3301 Regione Lombardia
- Sentenza TAR Umbria n. 245 del 24/4/2013
- Sentenza Tribunale di Vercelli del 29/7/2013
- Nota della Regione Piemonte del 27/2/2014
- Risposta CMA alla nota regionale
- Bozza di Decreto Effluenti approvata il 27/11/2014
- Sentenza TAR Napoli n. 22 del 9/1/2015
- Sentenza TAR Venezia n. 155 del 9/2/2015
- D.G.R. 5 Ottobre 2015, n. 23-2193 Regione Piemonte
- Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016
- Regolamento (UE) 2019/1009 sui Fertilizzanti
- DL 21/2022 – Digestato Equiparato – 21/3/2023
- DL 17/2022 – Sottoprodotti per digestato sottoprodotto