Normativa nazionale
Il regime di autorizzazione del biogas elettrico è incentrato sul D.Lgs. 387/2003 ed in particolare sull’Autorizzazione Unica prevista all’art. 12.
Nei casi previsti dalla legge è possibile utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011
Norme regionali
PIEMONTE
- Aree inidonee Piemonte – D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315
- Comuni ad elevato carico zootecnico Piemonte – DD 78/2012
- Comuni piano qualità dell’aria Piemonte – D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14 -7623
- Comuni rischio superamento Piemonte – D.G.R. 24 maggio 2018 n. 6882
La Regione Piemonte è intervenuta con la D.G.R. 22-8733 del 5 Maggio 2008 ponendo delle forti limitazioni sulla finanziabilità in conto capitale degli impianti a biomasse e biogas. Tale delibera è stata successivamente modificata con la D.G.R. n. 63-10873 del 23/02/09.
Con DGR n. 30 – 12221 del 28.09.2009 la Regione Piemonte ha approvato la Relazione Programmatica sull’Energia, che contiene alcune importanti e forti limitazioni allo sviluppo della produzione di energia da biogas in Piemonte, recependo gli indirizzi della DGR 22/2008 anche per l’autorizzazione di nuovi impianti. La relazione ha, al momento, esclusivamente valore di indirizzo e non è cogente, come confermato dalla Circolare 5RIC pubblicata sul BUR n. 13 del 1/4/2010.
LOMBARDIA
La regole regionali di base per la realizzazione e l’esercizio degli impianti biogas in Lombardia sono dettate dalla DGR_IX_3298 del 27/4/2012.
Vincoli localizzativi importanti sono posti dal nuovo PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) approvato con dgr n. 3706 del 12 giugno 2015: