
La Direttiva (UE) 2001/2018 RED2 fissa dei rigorosi criteri di sostenibilità per la produzione di energia da fonte rinnovabile di origine biologica. Tali criteri riguardano la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Fra i combustibili da biomassa rientra il biogas ai sensi dell’art. 2 punto 27 RED2 (27) “combustibili da biomassa»: combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse“;
La RED2 stabilisce che l’energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini del rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili e per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.
I combustibili da biomassa devono soddisfare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra se utilizzati in:
- Impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa
- Impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW, nel caso di combustibili gassosi da biomassa
Gli impianti di biogas elettrico e biometano NON sono, quindi, soggetti ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni ove abbiano potenza termica nominale inferiore ai 2 MW (circa 800 kW elettrici oppure 200 Smc/h di biometano).
I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti non da terreni forestali bensì agricoli sono presi in considerazione solo se gli operatori o le autorità nazionali dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo.
CRITERI DI SOSTENIBILITA’
I principali CRITERI DI SOSTENIBILITA’ sono i seguenti:
- I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:
- a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
- b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall’autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
- c) aree designate:
- i) ai sensi di legge o dall’autorità competente per finalità di protezione della natura;
- ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (…) a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;
- d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un’estensione superiore a un ettaro, ossia:
- i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;
- ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall’autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
- I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:
- a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell’anno;
- b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
- c) terreni aventi un’estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ.
- I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall’agricoltura non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.
- I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile:
- a) il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o subnazionali applicabili nell’ambito della raccolta, così come sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
- i) la legalità delle operazioni di raccolta;
- ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
- iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;
- iv) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi;
- v) che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;
- b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire:
- i) la legalità delle operazioni di raccolta;
- ii) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
- iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere, a meno che non sia dimostrato che la raccolta delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;
- iv) la raccolta è realizzata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e v) la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste.
- a) il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o subnazionali applicabili nell’ambito della raccolta, così come sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
- I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale rispondono ai seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry – LULUCF):
- a) il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:
- i) è parte dell’accordo di Parigi;
- ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC;
- iii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;
- b) se vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale se sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.
- a) il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:
CRITERI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa è pari almeno:
- a) al 50 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
- b) al 60 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
- c) al 65 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 1 gennaio 2021;
- d) al 70 % per l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all’80 % per gli impianti in funzione dal 1o gennaio 2026. Un impianto è considerato in funzione quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell’energia elettrica da combustibili da biomassa.
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata in conformità dell’articolo 31 della Direttiva RED2.
Documenti
- Direttiva 2009/28/CE RED1
- COM 2010(335)UE Calcolo Stock di Carbonio
- Direttiva (UE) 2001/2018 RED2
- DECRETO 14 novembre 2019 – Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.
- Norma UNI TS 11567