La connessione alla rete gas (Trasporto o Distribuzione) è un passaggio importante e delicato del percorso di realizzazione di un impianto di biometano nuovo o riconvertito. Riassumiamo i passaggi essenziali e le norme di riferimento.
Procedura sintetica di connessione
- Il produttore trasmette a Snam Rete Gas la richiesta con ubicazione, portata oraria e annua, profilo d’immissione, pressione e caratteristiche qualitative previste.
- Snam, coordinandosi con trasportatori e distributori locali, individua la soluzione complessivamente più efficiente: rete di trasporto, rete di distribuzione, eventuale Bi-REMI/interconnessione oppure trasporto mediante carri CNG/GNL. La valutazione considera capacità di assorbimento, distanza, sicurezza e costi infrastrutturali.
- Il gestore individuato verifica l’ammissibilità tecnica ed emette il preventivo; la regolazione vigente prevede, ordinariamente, un termine massimo di 85 giorni lavorativi dalla richiesta completa.
- Dopo l’accettazione si sviluppano progettazione esecutiva, autorizzazioni, servitù, opere di rete e cabina d’immissione, comprendente regolazione della pressione, misura fiscale, controllo qualità, eventuale odorizzazione e sistemi di intercettazione del gas fuori specifica.
- Collaudate le opere, verificata la conformità del biometano e completati gli accordi commerciali e di trasporto, il gestore abilita il punto e autorizza l’immissione.
La procedura centralizzata e le possibili configurazioni sono riportate nella deliberazione ARERA 217/2026/R/gas e nella relativa procedura Snam.
Modifica “70–30” della L. 199/2025
L’art. 1, comma 933, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha riscritto l’art. 20 del D.Lgs. 28/2011, introducendo:
- obbligo di connessione non discriminatoria anche per impianti nuovi e riconversioni di impianti biogas;
- 70% dei costi dell’investimento di connessione a carico del gestore di trasporto o distribuzione;
- 30% a carico del produttore, quale contributo di connessione;
- attribuzione ai gestori del 100% dei costi dei sistemi di misura e della compressione;
- costi di rinforzo, adeguamento e sviluppo della rete a carico degli operatori;
- possibilità di ripartire le opere condivise tra più produttori beneficiari;
- eliminazione della possibilità per il produttore di realizzare direttamente le opere di rete soggette all’obbligo di connessione di terzi.
ARERA ha dato immediata attuazione alla quota 30% produttore–70% gestore con la deliberazione 67/2026/R/gas; la deliberazione 217/2026/R/gas ha poi aggiornato il Codice di rete Snam. Al 26 agosto 2026, il completamento della riforma — in particolare alcuni criteri di riconoscimento e allocazione dei costi — è ancora oggetto della consultazione ARERA 302/2026/R/gas.
Norme e regole principali
Fonti legislative
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 20, come sostituito dalla L. 199/2025: disciplina di base per il collegamento del biometano.
- L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 933: obbligo di connessione e nuova ripartizione dei costi (70-30).
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164: accesso, trasporto e distribuzione del gas naturale.
- D.M. 17 aprile 2008: regola tecnica per progettazione, costruzione ed esercizio delle reti di trasporto.
- D.M. 16 aprile 2008: regola tecnica per le reti di distribuzione.
- D.M. 2 marzo 2018 e D.M. 15 settembre 2022, ove applicabili: disciplina incentivante e requisiti del biometano.
- Normativa su PED, ATEX, prevenzione incendi, metrologia legale e apparecchiature a pressione, secondo configurazione e pressione dell’impianto.
Regolazione ARERA
- 46/2015/R/gas: prime direttive organiche sulle connessioni.
- 27/2019/R/gas, Allegato A: direttive per connessione e determinazione delle quantità incentivabili.
- 64/2020/R/gas: aggiornamento delle specifiche qualitative.
- 512/2021/R/gas – RMTG, e aggiornamenti: responsabilità e qualità del servizio di misura.
- 179/2022/R/gas: ulteriori aggiornamenti delle direttive.
- 220/2023/R/gas: mappatura della capacità e procedura di ottimizzazione.
- 131/2024/R/gas: procedura centralizzata tramite Snam e termine di 85 giorni lavorativi.
- 67/2026/R/gas: prima attuazione della L. 199/2025 e regola 70–30.
- 217/2026/R/gas: aggiornamento del Codice di rete e della procedura Snam.
- 302/2026/R/gas: consultazione per completare la riforma.
Norme tecniche
- UNI/TS 11537:2019: immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione.
- UNI EN 16723-1: specifiche del biometano per l’immissione nelle reti del gas naturale.
- UNI EN 16726: qualità del gas e parametri applicabili alle infrastrutture europee.
- UNI EN 1776: sistemi di misura del gas naturale.
- UNI 9167, parti 1–3: stazioni di controllo della pressione e misura collegate alle reti di trasporto.
- UNI 11629: misura oraria nei punti direttamente collegati alla rete di trasporto e negli impianti di biometano.
- UNI 9571, parti 1–2: esercizio, manutenzione e sorveglianza dei sistemi di misura.
- Codice di rete del trasportatore e standard tecnici del gestore interessato: pressione, qualità, misura, telelettura, odorizzazione, collaudo e gestione del gas fuori specifica.
L’elenco deve essere verificato sul progetto concreto: cambiano alcune prescrizioni a seconda che la connessione avvenga alla rete di trasporto o distribuzione, della pressione e della titolarità delle apparecchiature.





