La tassazione su base catastale è stata lo standard per le aziende agricole che producono energia rinnovabile fino al 24 Giugno 2014, data di entrata in vigore del DL 66/2014 (Decreto IRPEF).
Ai sensi dell’articolo 1 comma 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, le attività effettuate dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
L’art. 22 D.L. 66 del 24 aprile 2014 (DL IRPEF) ha radicalmente modificato tale impostazione, emendando il comma 423 nella seguente formulazione:
“423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché’ di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. (…)”.
Secondo la relazione tecnica allegata al DL 66/2014 l’obiettivo della misura era quello acquisire un maggior gettito di 45 M€ anno sulla base della stima del GSE di circa 500 milioni di euro di incentivi a biomasse/biogas a favore delle imprese agricole, legati alla produzione agricola aziendale o all’utilizzo di liquami zootecnici da aggiungersi ad altri settori per un totale di 616,5 M€;
In sede di conversione, con legge 89 del 23 giugno 2014, il Parlamento, ritenendo nn coerente il regime introdotto, ha precisato che il conteggio della base imponibile andava effettuato relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tale precisazione era, però, valida limitatamente all’anno 2014, ma poi prorogata con altro atto legislativo anche al 2015.
Il Parlamento, con L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha, infine, stabilizzato la formulazione del comma 423 con tassazione forfettaria oltre la franchigia e la norma ha assunto la sua forma definitiva (comma 910 dell’art. 1):
“423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché’ di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”
La norma, quindi, prevede una franchigia di 2.400 MWh/anno di produzione elettrica sulla quale non è dovuta alcuna imposta, mentre sulla quota eccedente viene calcolato un reddito imponibile sulla base del 25% del fatturato riferiti alla sola quota di energia (escluso incentivo). Nella relazione tecnica si precisa in quadro finanziario dell’intervento.
La Circolare 32 del 6 Luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri per valutare la connessione dell’attività di produzione energetica a quella agricola.
Le attività effettuate dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono, quindi, attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
I requisiti per inquadrare come agricola la produzione di energia da biogas sono quindi i seguenti:
- L’attività è svolta da imprenditore agricolo
- Produzione di energia elettrica e/o calorica nonché di carburanti e prodotti chimici
- L’energia proviene da fonti rinnovabili agroforestali prodotte prevalentemente dall’azienda
La circolare 32E del 6 Luglio 2009 precisa che “per fonti “rinnovabili agroforestali”: s’intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a)“;
Occorre prestare molta attenzione alla definizione di fonti rinnovabili agroforestali prima di impiegare delle matrici extra aziendali nel proprio impianto agricolo di digestione anaerobica che opera in fiscalità agricola, facendo sempre riferimento ai propri fiscalisti.
Documenti
- Circolare 32E – 6/7/2009 – Energia come attività connessa
- Risoluzione 86E – 15/10/2015 – Tassazione agricola fotovoltaico
- DL 66 del 24 Aprile 2014 – Tassazione forfettaria 25%
- Legge 89 del 23 giugno 2014 – Esclusione quota incentivo
- Relazione finanziaria Legge di stabilità 2016
- Legge 208 del 28 dicembre 2015 – Legge stabilità 2016 – Stabilizzazione del comma 423
- DL 34 del 30 marzo 2023 – Articolo 6 – Tetto alla quota energia a 120 €/MWh per il 2022