Pericolo per la tariffa ?

Nel DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)” è contenuta una norma molto rilevante per gli impianti per la produzione di energia rinnovabile che beneficiano di tariffa omnicomprensiva o certificati verdi.
All’art. 1 comma 3, infatti, si legge:
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe
elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare
l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti
impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle
tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una
percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della
tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa
premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo
conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a
quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo
scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati
sullo stesso sito.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.




