La scure di Renzi sul Biogas

[:it]Con l”approvazione del cosiddetto DL Renzi sull’IRPEF, le attività di produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche non verranno più  considerate produttive di “reddito agrario” ma diverranno tassabili.
Il reddito sarà determinato “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a Iva un coefficiente di redditività del 25%”. Il nuovo regime, che si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, finisce così per tassare l’energia prodotta dagli agricoltori con un coefficiente di reddito su volume affari Iva al 25%.

In sostanza il 25% del fatturato degli impianti agricoli di biogas sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria (30-40%) generando un salasso difficilmente sopportabile per le aziende agricole che hanno pianificato investimenti e rientri bancari sulla base della tassazione a reddito agrario e domenicale.

Ancora una volta lo Stato cambia le regole del gioco a partita avviata, gettando ombre minacciose sul futuro del settore delle rinnovabili.

Ecco il Testo del DL all’articolo 22:

CAPO III – Trasferimenti e sussidi

Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

 [:en]Con l”approvazione del cosiddetto DL Renzi sull’IRPEF, le attività di produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche non verranno più  considerate produttive di “reddito agrario” ma diverranno tassabili.
Il reddito sarà determinato “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a Iva un coefficiente di redditività del 25%”. Il nuovo regime, che si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, finisce così per tassare l’energia prodotta dagli agricoltori con un coefficiente di reddito su volume affari Iva al 25%.

In sostanza il 25% del fatturato degli impianti agricoli di biogas sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria (30-40%) generando un salasso difficilmente sopportabile per le aziende agricole che hanno pianificato investimenti e rientri bancari sulla base della tassazione a reddito agrario e domenicale.

Ancora una volta lo Stato cambia le regole del gioco a partita avviata, gettando ombre minacciose sul futuro del settore delle rinnovabili.

Ecco il Testo del DL all’articolo 22:

CAPO III – Trasferimenti e sussidi

Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

 [:fr]Con l”approvazione del cosiddetto DL Renzi sull’IRPEF, le attività di produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche non verranno più  considerate produttive di “reddito agrario” ma diverranno tassabili.
Il reddito sarà determinato “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a Iva un coefficiente di redditività del 25%”. Il nuovo regime, che si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, finisce così per tassare l’energia prodotta dagli agricoltori con un coefficiente di reddito su volume affari Iva al 25%.

In sostanza il 25% del fatturato degli impianti agricoli di biogas sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria (30-40%) generando un salasso difficilmente sopportabile per le aziende agricole che hanno pianificato investimenti e rientri bancari sulla base della tassazione a reddito agrario e domenicale.

Ancora una volta lo Stato cambia le regole del gioco a partita avviata, gettando ombre minacciose sul futuro del settore delle rinnovabili.

Ecco il Testo del DL all’articolo 22:

CAPO III – Trasferimenti e sussidi

Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

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