Unbundling AEEG
finalmente una buona notizia!
In merito alla scadenza dell’unbundling contabile: in base all’art. 27 dell’Allegato A alla Delibera n. 231/2014/R/com, approvata dall’AEEGin data 22 maggio 2014, gli impianti a biogas risultano esentati dalla predisposizione e dall’invio dei dati di separazione contabile a partire dall’anno in corso, il quale è riferito all’esercizio 2013.
Ma partiamo dall’inizio…
La scadenza dell’Unbundling contabile è stata instituita dall’AEEG con la Deliberazione n. 11/07 del 18 gennaio 2007, la quale ha recepito le disposizioni di separazione funzionale e contabile dettate dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 ed a cui ci si è riferito fino a maggio 2014, quando è stata pubblicata la nuova delibera.
Analizziamola ora nel dettaglio.
Alcuni impianti biogas producono in modo combinato energia elettrica ed energia termica, soddisfacendo la definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al DM 4 agosto 2011. Questo, ai sensi del comma 4.25 dell’Allegato A alla Delibera n. 231 (di seguito TUIC), fa si che la Vs attività venga comunque classificata come “produzione di energia elettrica” ai sensi del comma 4.1 della stessa delibera.
Lo stesso TUIC disciplina anche, sempre al comma 4.25, “il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica” ma, contrariamente a quanto prevedeva la vecchia normativa, questa attività non viene più ricompresa nell’elenco delle attività soggette all’unbundling contabile, di cui al comma 4.1.
Alla luce di quanto sopra ne risulta quindi che ognuno di Voi esercita un’unica attività soggetta all’Unbundling contabile ed in particolare quella di “produzione di energia elettrica”.
Chiarito ciò, si può quindi passare ad analizzare gli obblighi di ciascuno di Voi, riferendoci al comma 9.1 del TUIC, il quale stabilisce che “… agli esercenti che operano in una o più delle attività di cui al comma 4.1, senza operare in alcuna delle attività di cui al precedente comma 8.1, si applica il regime semplificato di separazione contabile regolato dalle norme di cui al Titolo VII del presente Testo integrato”.
Tutto ciò sarebbe valido se l’AEEG non avesse introdotto la novità già accennata all’inizio della presente: il comma 27.1 del TUIC, il quale recita: “Fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 e disciplinati dal presente provvedimento, gli esercenti che svolgono, nel settore elettrico e del gas, esclusivamente una o più tra le seguenti attività sono esentati dalla predisposizione e dall’invio all’Autorità dei conti annuali separati:
a) produzione dell’energia elettrica senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati ai sensi del Codice di trasmissione… […]”
Dato che i Vs impianti non sono inseriti nell’elenco di Terna delle centrali essenziali, ossia in grado di garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano per l’anno 2014 e che sono definiti rilevanti tutti quegli impianti con potenze complessive dei gruppi di generazione non inferiori a 10 MVA (circa 10 MW), se ne deduce che tutti Voi siete esentati dall’obbligo di predisposizione ed invio della documentazione di separazione contabile.
ATTENZIONE però: in base al comma 27.3, nel caso in cui l’AEEG ne faccia esplicita richiesta, sarete obbligati a produrre ed inviare i dati di separazione contabile applicando il regime semplificato, così come previsto dall’art. 9 del TUIC.