Digestato

DIGESTATO: REFLUO ZOOTECNICO, SOTTOPRODOTTO, RIFIUTO?

La classificazione del digestato di origine agricola è  stata, per lungo tempo, al centro di un ampio dibattito. Diverse Regioni, infatti, fornivano indicazioni circa la classificazione del digestato come rifiuto, senza ammettere esplicitamente la possibilità di considerarlo sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006.

Alcune sentenze (TAR Umbria, Cassazione Penale, Tribunale di Vercelli, ecc) hanno poi confermato che il digestato deve essere considerato sottoprodotto, ma la Regione non ha ancora mutato la propria posizione.

Con l’approvazione del  Decreto Interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 , la classificazione giuridica del digestato è stata definitivamente chiarita. Esso è un sottoprodotto ove siano rispettati i criteri del DM stesso.

L’approvazione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui fertilizzanti aprirà, in futuro, ulteriori prospettive di valorizzazione del digestato. La piena operatività del Regolamento è posticipata al 16 Luglio 2022.

Il quadro normativo storico ed i documenti più rilevanti sono contenuti nel QUADERNO CMA n. 6

Si rammenta che i materiali ammessi in digestione anaerobica che danno origine ad un digestato potenzialmente sottoprodotto fertilizzante sono definiti all’art. 22 del DM 25 febbraio 2016:

  1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
    • a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    • b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
    • c) effluenti di allevamento, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;
    • d) le acque reflue, come definite all’art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;
    • e) residui dell’attività agroalimentare di cui all’art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
    • f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
    • g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
    • h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

Ai fini del decreto 25 febbraio 2026, il

  • digestato agro-zootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h)
  • digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h)

I residui dell’attività agroalimentare di cui alla lettera e) sono, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera i) del DM che possono essere impiegati per la produzione di digestato agroindustriale sono i seguenti :

  • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
  • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
  • sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc .. );
  • sottoprodotti della trasformazione della frutta ( condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche,noccioli, gusci, ecc.);
  • sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi ( condizionamento, sbucciatura, confezionamento,ecc.)
  • sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc … )
  • sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc … )
  • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e\o riso ecc.)
  • sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)

A questi materiali, per effetto dell’art. 12 bis del DL 17/2022 si sono aggiunti:

  • sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
  • sottoprodotti della torrefazione del caffè;
  • sottoprodotti della lavorazione della birra;
  • sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.
  • sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
  • sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
  • sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali

In sintesi sono ammessi alla Digestione Anaerobica con produzione di digestato sottoprodotto fertilizzante:

  • Prodotti agricoli
  • sottoprodotti agricoli (effluenti zootecnici ed altri sottoprodotti)
  • Sottoprodotti dell’industria alimentare ed agroalimentare

Non sono ammessi prodotti agroalimentari. La normativa nazionale non prevede la nozione di prodotto energetico per la produzione di biogas o biometano ed in goni caso tali matrici non rientrerebbero nell’elenco di quelle ammesse dal Decreto 25 febbraio 2016.

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